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Immucaps · ItaliaCome leggere l’etichetta di un integratore

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Come leggere l’etichetta di un integratore alimentare in Italia: cosa deve esserci e cosa non possono dirti

Il barattolo dice più di qualsiasi pagina di vendita, compresa questa. Questa guida spiega cosa deve comparire sull’etichetta di un integratore alimentare venduto in Italia, come interpretare ogni riga e quali frasi della pubblicità dovrebbero insospettirti.

Data di pubblicazione: 2026-09-16

Cos’è per legge un integratore alimentare

Un alimento. La Direttiva 2002/46/CE e il d.lgs. 169/2004 lo definiscono come un prodotto destinato a integrare la comune dieta, presentato in forma predosata (capsule, compresse, bustine) e costituito da vitamine, minerali o altre sostanze con effetto nutritivo o fisiologico. Non è un medicinale e non gli si possono attribuire proprietà di prevenire, curare o guarire malattie (art. 7 del Regolamento 1169/2011 e art. 6 del d.lgs. 169/2004).

Cosa deve dire l’etichetta

Oltre alle informazioni obbligatorie di qualsiasi alimento (denominazione, elenco degli ingredienti, allergeni, quantità netta, termine minimo di conservazione, condizioni di conservazione, nome e indirizzo dell’operatore responsabile, lotto), l’art. 6 del d.lgs. 169/2004 richiede per un integratore:

  • la dicitura «integratore alimentare»;
  • il nome delle categorie di nutrienti o sostanze che caratterizzano il prodotto, o un’indicazione della loro natura;
  • la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera;
  • l’avvertenza di non superare la dose giornaliera consigliata;
  • l’indicazione che gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata;
  • l’avvertenza di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.

Le quantità di vitamine e minerali si esprimono per dose giornaliera raccomandata, nelle unità previste, e come percentuale dei valori nutritivi di riferimento (VNR) dell’allegato XIII del Regolamento 1169/2011.

Come leggere la percentuale del VNR

Il VNR è un riferimento per l’etichettatura, non una dose medica. Per la vitamina C è 80 mg; per lo zinco 10 mg; per il selenio 55 µg; per la vitamina D 5 µg; per la B6 1,4 mg; per la B12 2,5 µg. Due conseguenze pratiche:

  • Un prodotto può presentarsi come «fonte di» un nutriente solo se la dose giornaliera ne apporta almeno il 15 % del VNR (allegato del Regolamento 1924/2006, con il Regolamento 1169/2011). La stessa soglia è la condizione per usare l’indicazione sulla salute di quel nutriente. Vale per vitamine e minerali; non è una regola generale per gli estratti vegetali.
  • Le percentuali si calcolano sulla dose giornaliera dell’etichetta. Se un sito calcola il VNR per due capsule e l’etichetta ne indica una, le percentuali reali sono la metà.

Quali indicazioni sono autorizzate

Solo quelle del registro UE (Regolamento 432/2012 e aggiornamenti). Per l’immunità il registro autorizza la frase «contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario» per vitamina C, vitamina D, vitamina B6, vitamina B12, folati, zinco, selenio, ferro e rame. Ogni indicazione è legata a un nutriente preciso e alla sua condizione d’uso; non esiste un’indicazione «per il prodotto». Formule più forti — «rafforza», «stimola», «protegge dalle infezioni» — non sono nel registro.

Piante, funghi e le indicazioni «in sospeso»

Le indicazioni sulle sostanze vegetali (echinacea, sambuco, zenzero, cordyceps e centinaia di altre) attendono dal 2010 la valutazione dell’EFSA e figurano come «pendenti». L’art. 28, paragrafo 6, del Regolamento 1924/2006 consente di continuare a usarle sotto la responsabilità dell’operatore, ma la Corte di giustizia (C-386/23, sentenza del 30 aprile 2025) ha ricordato che quel regime non equivale a un’autorizzazione e non esonera dal rispetto del resto del regolamento, comprese le condizioni generali dell’art. 5 e il divieto di indicazioni ingannevoli. In pratica: un’etichetta o un annuncio che attribuisce all’echinacea «difese alte» non poggia su alcuna autorizzazione, e una lista d’attesa non è una base solida per prometterlo.

Notifica al Ministero della Salute

Prima di commercializzare un integratore in Italia l’operatore deve notificare l’etichetta al Ministero della Salute (art. 10 del d.lgs. 169/2004); i prodotti notificati confluiscono nel registro degli integratori alimentari consultabile online. Che un prodotto non compaia non significa necessariamente che non sia stato notificato — il registro si aggiorna con ritardo —, ma puoi chiedere al venditore gli estremi della notifica.

Come leggere la pubblicità di un integratore

  • Cerca il nutriente a cui è attribuito ogni effetto. «La vitamina C contribuisce…» è nel registro; «X rafforza le tue difese» no.
  • Verifica che ci siano le quantità. Un annuncio che non dice quanto apporta la dose giornaliera non può rispettare la condizione del 15 %.
  • Diffida delle malattie. Influenza, raffreddore, infezione, virus: se compaiono come qualcosa che il prodotto evita o cura, la pubblicità è illecita.
  • Stelle e testimonianze. Dalla Direttiva 2019/2161 il venditore deve poter dimostrare che le recensioni provengono da acquirenti reali; testimonianze con nome di battesimo e cinque stelle senza fonte verificabile non provano nulla.
  • Prezzo. Uno sconto «solo oggi» accanto a un prezzo barrato deve essere vero: il prezzo precedente deve essere il più basso applicato nei 30 giorni precedenti (art. 17-bis Codice del consumo).

E se l’etichetta non è sotto i tuoi occhi

Quando compri per telefono, la legge obbliga il venditore a darti prima del contratto le caratteristiche principali del prodotto (art. 49 Codice del consumo). Chiedi all’operatore di leggerti l’elenco degli ingredienti e le quantità dell’etichetta; e ricorda che hai 14 giorni dalla consegna per restituire il barattolo integro se ciò che arriva non coincide con ciò che ti hanno detto.

Fonti

  1. Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute (art. 5, 10, 13, 28 par. 6; allegato «fonte di»)
  2. Regolamento (UE) n. 432/2012 — elenco delle indicazioni sulla salute consentite (vitamina C, D, B6, B12, zinco, selenio: sistema immunitario)
  3. Registro UE delle indicazioni nutrizionali e sulla salute (Commissione europea)
  4. Regolamento (UE) n. 1169/2011 — informazioni sugli alimenti; art. 7; allegato XIII (VNR)
  5. Direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari (art. 6 — etichettatura)
  6. Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 — integratori alimentari (art. 6, 10) (Normattiva)
  7. Ministero della Salute — Registro degli integratori alimentari
  8. Corte di giustizia UE, causa C-386/23 — indicazioni sulle sostanze vegetali in attesa (art. 28 par. 6)
  9. EFSA — valori dietetici di riferimento e livelli massimi tollerabili (zinco 25 mg/giorno, vitamina D 100 µg/giorno)
  10. Codice del consumo, d.lgs. 206/2005 — artt. 17-bis, 20–27, 49, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 128–135, 141 ss. (Normattiva)
  11. Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (art. 8 par. 6 — contratti telefonici)
  12. Direttiva (UE) 2019/2161 — recensioni dei consumatori, trasparenza dei prezzi
  13. AGCM — tutela del consumatore, pratiche commerciali scorrette
  14. Garante per la protezione dei dati personali
  15. Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

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